LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1997, n. 10

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  18/04/1997
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Criteri per il finanziamento degli enti locali)
1. Entro il 31 ottobre 1997 l' Amministrazione regionale, provvede a definire con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, sentite le associazioni degli enti locali e la competente Commissione consiliare, i criteri per il finanziamento degli enti locali ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto di autonomia.
2. Detti criteri devono tendere alla determinazione dei trasferimenti a ciascun Ente in relazione alla media pro- capite calcolata su base regionale e devono altresì tener conto della misura dei tributi locali adottata dagli enti medesimi negli ultimi tre anni, delle aree territoriali regionali maggiormente svantaggiate, nonché delle condizioni socio-economiche delle varie aree.