Art. 2
1. Le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, del commercio e del turismo sono autorizzate a dare attuazione alla Misura 4: << Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione 1 - Promozione di attività economiche alternative: aiuti soft >>, secondo le disposizioni del presente Capo.
2. I contributi sono concessi:
a) nella misura del 50 per cento delle spese, ritenute ammissibili, sostenute per l'acquisizione di consulenze relative alla realizzazione di progetti per il miglioramento dell'organizzazione aziendale, la salute e la sicurezza dei lavoratori, la progettazione e la produzione assistita da computer, il design, la politica della qualità e la commercializzazione dei prodotti;
b) nella misura del 50 per cento del costo dei servizi forniti per l'istituzione o il potenziamento di servizi comuni finalizzati alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese con particolare riferimento alle imprese insediate nei siti dismessi riqualificati.
Art. 3
2. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per le attività oggetto dell'intervento ammesso ai benefici.
3. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.
Art. 4
1. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dall'articolo 2, comma 2, lettera a), le piccole e medie imprese industriali, le piccole e medie imprese artigiane di produzione o di servizio alla produzione, le piccole e medie imprese turistiche.
2. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dall'articolo 2, comma 2, lettera b), i Centri di innovazione o altri organismi associativi o consortili.
3. Le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), devono rientrare nei limiti dimensionali comunitari recepiti dalla normativa regionale e devono essere localizzate nelle aree individuate dalla Commissione europea nella Comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994, come ammissibili all'iniziativa comunitaria KONVER, con esclusione delle zone ammissibili agli interventi di cui agli obiettivi comunitari 2 e 5b.
4. I contributi previsti dall'articolo 2 non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie concesse per le stesse finalità.
5. Sono fatti salvi i divieti posti dalla normativa comunitaria nei confronti di particolari categorie di imprese per l'accesso ad aiuti della stessa natura di quelli contemplati dalla presente legge.
Art. 5
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Direzioni regionali competenti, fissa i termini per la presentazione delle domande di contributo ed emana i criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande stesse.