Art. 9
(Contenzioso e rimborsi)
1. L'accertamento delle violazioni da parte della Regione avviene a norma dell'articolo 3, comma 33, della legge statale.
2. A seguito della contestazione della violazione gli interessati possono estinguere gli aspetti sanzionatori dell'illecito, entro trenta giorni dalla notifica, con il versamento di una somma pari a un sesto della pena pecuniaria massima prevista, oltre al tributo evaso.
3. Le somme pagate ai sensi del comma 2 non sono rimborsabili.
4. Entro il termine di cui al comma 2 gli interessati possono far pervenire scritti difensivi alla struttura regionale competente indicata nel processo verbale di accertamento.
5. Esaurite le procedure di cui al comma 4 la struttura regionale competente, qualora riconosca fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con cui determina la somma dovuta per la violazione e dispone il recupero del tributo evaso con pagamento degli interessi moratori.
6. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.
7. Il contribuente può chiedere la restituzione del tributo indebitamente od erroneamente pagato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla struttura regionale competente.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 34/2017
2Comma 4 sostituito da art. 34, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 34/2017
3Parole sostituite al comma 5 da art. 34, comma 1, lettera f), numero 3), L. R. 34/2017
4Parole sostituite al comma 7 da art. 34, comma 1, lettera f), numero 4), L. R. 34/2017
5Comma 8 abrogato da art. 34, comma 1, lettera f), numero 5), L. R. 34/2017