Art. 5
(Presentazione della dichiarazione)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti una dichiarazione in duplice originale, corredata dalle attestazioni dei versamenti effettuati nell'anno precedente e contenente i seguenti dati:
3. La dichiarazione è presentata direttamente alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, che ne rilascia ricevuta, ovvero può essere spedita a mezzo posta. In caso di spedizione a mezzo posta, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
4. Lo schema tipo della dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, d'intesa con la Direzione regionale dell'ambiente, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 34/2017
2Comma 2 abrogato da art. 34, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 34/2017
3Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 34/2017