Art. 4
1. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dall'articolo 2, comma 2, lettera a), le piccole e medie imprese industriali, le piccole e medie imprese artigiane di produzione o di servizio alla produzione, le piccole e medie imprese turistiche.
2. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dall'articolo 2, comma 2, lettera b), i Centri di innovazione o altri organismi associativi o consortili.
3. Le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), devono rientrare nei limiti dimensionali comunitari recepiti dalla normativa regionale e devono essere localizzate nelle aree individuate dalla Commissione europea nella Comunicazione agli Stati membri n. 94/C 402/02 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 402 del 31 dicembre 1994, come ammissibili all'iniziativa comunitaria KONVER, con esclusione delle zone ammissibili agli interventi di cui agli obiettivi comunitari 2 e 5b.
4. I contributi previsti dall'articolo 2 non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie concesse per le stesse finalità.
5. Sono fatti salvi i divieti posti dalla normativa comunitaria nei confronti di particolari categorie di imprese per l'accesso ad aiuti della stessa natura di quelli contemplati dalla presente legge.