LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SANITÀ
Art. 32
 (Intervento straordinario per la riqualificazione della
rete ospedaliera e l'abbattimento degli indici
di spedalizzazione)
(programma 2.1.1.)
1. Nell'ambito del processo di riordino del servizio sanitario regionale previsto, in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi regionali 15 giugno 1993, n. 41, 30 agosto 1994, n. 12 e 27 febbraio 1995, n. 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti straordinari di parte corrente per l'attuazione del primo piano di intervento a medio termine di cui all'articolo 22 della legge regionale 13/1995.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati alla copertura delle maggiori occorrenze finanziarie derivanti in particolare:
a) dalle azioni tendenti all'abbattimento degli indici di spedalizzazione ed al contestuale potenziamento dei servizi territoriali, al fine di fornire risposte adeguate alla domanda sanitaria non acuta attualmente soddisfatta dalle strutture ospedaliere da realizzarsi in sede di distretto o nelle strutture sanitarie extraospedaliere, in regime domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;
b) dalle azioni di riqualificazione della rete ospedaliera tendenti al migliore e più efficace trattamento delle patologie acute nelle strutture ospedaliere delle Aziende sanitarie regionali.

3. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno 1996 e lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5. Il predetto onere complessivo di lire 60.000 milioni fa carico al capitolo 4374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 33
 (Strutture sanitarie ed ospedaliere)
(programma 2.1.2.)
1.
All'articolo 44 della legge regionale 3/1990, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
<< 5. Nell'ambito degli stanziamenti di bilancio autorizzati per il finanziamento delle spese di investimento concernenti le strutture sanitarie ed ospedaliere, la Giunta regionale determina annualmente le quote da destinare alle diverse finalità previste dal comma 1 e dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dal comma 4.
5 bis. La quota di fondi destinata agli interventi di potenziamento e rinnovo della dotazione strumentale assegnata alle Aziende sanitarie regionali, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Policlinico universitario di Udine, nonché all'Agenzia regionale della sanità viene erogata, in via di anticipazione sino all'ottanta per cento del finanziamento concesso, sulla base dei programmi di utilizzo formulati dagli enti ed approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21.
5 ter. La predisposizione da parte degli enti dei programmi di utilizzo e la rendicontazione dei finanziamenti concessi per gli interventi di cui al comma 5 bis, alla quale è subordinata l'erogazione del saldo, ha luogo con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. >>.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 415/1989, convertito con modificazioni nella legge 38/1990, per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 44, della legge regionale 3/1990, come integrato dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di lire 72.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 27.000 milioni per l'anno 1996, lire 35.000 milioni per l'anno 1998 e lire 10.000 milioni per l'anno 1999.
3. Il predetto onere complessivo di lire 62.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1996 e 1998, fa carico al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. La quota di lire 10.000 milioni autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.
5. È revocata la spesa di lire 58.000 milioni per l'anno 1997, autorizzata per due quote di lire 30.000 milioni ciascuna dall'articolo 71, commi 1 e 2, della legge regionale 8/1995, e ridotta di lire 2.000 milioni dall'articolo 14, comma 3, lettera b), della legge regionale 39/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
6. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44 della legge regionale 3/1990, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti, associazioni ed istituzioni convenzionati con il Servizio sanitario regionale, operanti per il recupero e il reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti, contributi in conto capitale fino all'ottanta per cento della spesa necessaria per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'adeguamento alle norme di sicurezza delle strutture di accoglimento.
9. Le domande per accedere ai contributi regionali di cui al comma 8 sono presentate alla Direzione regionale della sanità entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate della seguente documentazione:
a) deliberazione dell'ente, associazione o istituzione richiedente;
b) progetto di massima;
c) relazione tecnica illustrativa contenente il quadro economico della spesa prevista.

10. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 8 è disposta con le modalità prescritte dalla vigente legislazione regionale in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico.
11. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
12. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
13. In deroga al disposto dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di lire 50.000 milioni del fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi) non utilizzata al 31 dicembre 1995, non è trasferita all'esercizio 1996. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1995.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 9 da art. 43, comma 1, L. R. 31/1996
2Integrata la disciplina del comma 9 da art. 43, comma 1, L. R. 31/1996
3Integrata la disciplina del comma 8 da art. 9, comma 112, L. R. 14/2012
Art. 34
 (Strutture sanitarie e ospedaliere.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo)
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 415/1989, convertito con modificazioni nella legge 38/1990, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 3/1990, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, lire 70.000 milioni per l'anno 1997 e lire 35.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 120.000 milioni fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 3/1990, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 35
 (Finanziamenti di spesa sanitaria
per interventi specifici)
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 79, comma 3, della legge regionale 5/1994 e dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 12.350 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 14.350 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(2)
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce verde di Gorizia una sovvenzione straordinaria di lire 250 milioni per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1994.
6. La sovvenzione di cui al comma 5 è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale della sanità.
7. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 4585 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità di aggiornamento professionale del personale veterinario del Servizio sanitario regionale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998. In attesa della stipula di specifici protocolli d'intesa tra la Regione e l'Università degli studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria - secondo le modalità della programmazione sanitaria regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, lo stanziamento è assegnato all'Azienda per i Servizi sanitari n. 3 dell'Alto Friuli, per il finanziamento della convenzione già esistente con l'Università degli studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria.
10. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
2Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000