LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 78
 (Manifestazioni per il ventesimo anniversario
degli eventi sismici del 1976)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni riguardanti l'opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli in occasione del ventesimo anniversario degli eventi sismici del 1976.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.