LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 56
 (Interventi infrastrutturali, promozionali
e per l'innovazione a servizio del settore industriale)
(programmi 3.2.3. e 0.7.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2010.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 47/1993, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 50/1993, come modificato dall'articolo 173, comma 1, della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 14/1994, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1996.
12. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 7392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.