LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 52
 (Avversità atmosferiche)
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 215 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 215 milioni fa carico al capitolo 6616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 6589 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 75, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.