LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Interventi per favorire le convenzioni tra Comuni)
(programma 0.6.2.)
1. L'Amministrazione regionale, in un'ottica di razionalizzazione della pubblica amministrazione, è autorizzata a concedere assegnazioni straordinarie per favorire le convenzioni tra Comuni nelle forme di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, determina in via preventiva la misura e le modalità di concessione ed erogazione delle assegnazioni straordinarie, attenendosi ai seguenti criteri:
a) dimensione demografica dell'ente locale, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, favorendo le forme di collaborazione tra piccoli Comuni, fermo restando che per i Comuni sino a 5.000 abitanti la misura dell' assegnazione straordinaria deve essere più elevata;
b) durata della convenzione: in particolare le assegnazioni straordinarie devono essere commisurate al periodo di vigenza delle convenzioni;
c) entità e tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma collaborativa.

3. 
( ABROGATO )
(5)
4. Le domande per l'ottenimento delle assegnazioni straordinarie di cui al comma 1, eventualmente comprensive degli studi di fattibilità per l'ottenimento di migliori condizioni di gestione per l'attuazione delle finalità di cui al medesimo comma 1, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2 dai Comuni interessati o da altro soggetto pubblico da essi formalmente delegato e già istituito, corredate della documentazione specificata dalla deliberazione di cui al comma 2.
5. Non sono ritenute ammissibili le domande di concessione delle assegnazioni straordinarie, limitatamente alla parte in cui si riferiscono a convenzioni non ancora stipulate alla data di presentazione delle domande stesse ovvero in relazione alle quali i Comuni fruiscano di altre forme di finanziamento pubblico.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 31/1996
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996
3Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 31/1996
4Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 4, L. R. 31/1996
5Comma 3 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 31/1996
6Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996
7Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 6, L. R. 31/1996
8Comma 5 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 31/1996