LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VII
 PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 64
 (Attuazione Regolamento (CEE) n. 3528/1986.
Interventi per la protezione delle foreste
dall'inquinamento atmosferico)
(programma 1.3.1.)
1. Nell'ambito degli interventi per la protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico previsti dal Regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio del 17 novembre 1986, e successive modificazioni e integrazioni, per l'attuazione del programma regionale << Indagine diretta allo studio della chimica degli aghi e delle foglie degli alberi forestali in relazione alle deposizioni atmosferiche >> denominato << PACID - FVG III >>, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5201 della seduta del 27 ottobre 1994 ed ammesso al contributo comunitario con decisione della Commissione europea n. 29298 del 27 luglio 1995, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 60 milioni per l'anno 1996 fa carico, per la quota di lire 30 milioni, al capitolo 2863 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e per la quota di lire 30 milioni al capitolo 2865 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.
3. Corrispondentemente allo stanziamento previsto sul citato capitolo 2865 della spesa, sul capitolo 587 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista per l'anno 1996 l'entrata di lire 30 milioni, assegnata dalla Unione Europea ai sensi della decisione della Commissione europea di cui al comma 1.
Art. 65
 (Attuazione dell'obiettivo 2 previsto dall'articolo 1
del Regolamento (CEE) n. 2081/1993.
Interventi sostenuti dal FSE)
(programma 5.1.1.)
1. La spesa di lire 3.510 milioni autorizzata per l'anno 1996 dal combinato disposto dei commi 1 e 2, lettera a), dall'articolo 32, della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 è ridotta di lire 2.830 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, in relazione alla riduzione della quota di cofinanziamento statale degli interventi sostenuti dal Fondo sociale europeo.
2. La spesa di lire 8.190 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 32, comma 6, lettera b), della legge regionale 35/1995, è ridotta di lire 5.470 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Corrispondentemente alla riduzione di cui al comma 2, sul capitolo 176 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati è prevista la riduzione di pari importo dell'assegnazione dello Stato per l'attuazione dell'obiettivo 2 di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 a titolo di cofinanziamento del Fondo sociale europeo.
Art. 66
 (Attuazione degli obiettivi 3 e 4 previsti dall'articolo 1
del Regolamento (CEE) n. 2081/1993)
(programma 5.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 8/1995, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della legge regionale 76/1982, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 25/1985, è autorizzata:
a) ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 20 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 891 milioni per gli anni dal 1997 al 1999, suddivisa in ragione di lire 198 milioni per l'anno 1997, lire 129 milioni per l'anno 1998 e lire 564 milioni per l'anno 1999;
b) ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 20 della legge regionale 8/1995 la spesa complessiva di lire 2.428 milioni per gli anni dal 1997 al 1999, suddivisa in ragione di lire 822 milioni per l'anno 1997, lire 600 milioni per l'anno 1998 e lire 1.006 milioni per l'anno 1999.

2. L'onere complessivo di lire 327 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1997 e 1998 con il comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 5952 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; la quota autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.
3. Corrispondentemente sul capitolo 181 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo per l'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 8/1995.
4. L'onere complessivo di lire 1.422 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1997 e 1998 con il comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 5951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; la quota autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.
5. Corrispondentemente sul capitolo 180 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 8/1995.
6. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/1995, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della legge regionale 76/1982, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 25/1985, è autorizzata:
a) ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 21 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 2 milioni, suddivisa in ragione di lire 1 milione per ciascuno degli anni 1998 e 1999;
b) ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 20 della legge regionale 8/1995 la spesa complessiva di lire 2 milioni, suddivisa in ragione di lire 1 milione per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

7. L'onere di lire 1 milione, corrispondente alla quota autorizzata per l'anno 1998 con il comma 6, lettera a), fa carico al capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; la quota autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.
8. Corrispondentemente sul capitolo 184 dello stato di previsione dell'entrata del precitato bilancio e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo per l'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/1995.
9. L'onere complessivo di lire 2 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1996 e 1997 con il comma 6, lettera b), fa carico al capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. Corrispondentemente sul capitolo 183 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 845/1978 per l'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/1995.
Art. 67
 (Attuazione dell'obiettivo 5A previsto dall'articolo 1 del
Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Regolamento (CEE) n.
867/1990)
(programma 5.1.1.)
1. Per le finalità di cui all'articolo 105, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale 39/1995, la spesa di lire 168.894.000 per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 168.894.000 per l'anno 1996 fa carico al capitolo 3070 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. La spesa di lire 825 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 105, comma 2, lettera b), della legge regionale 39/1995, è ridotta di lire 518.414.000, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3071 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. La spesa di lire 990 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 105, comma 2, lettera a), della legge regionale 39/1995, è ridotta di lire 464.423.000, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3072 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Corrispondentemente alle riduzioni di spesa di cui ai commi 3 e 4 sono previste le riduzioni di pari importo delle assegnazioni dello Stato e della Unione europea, iscritte rispettivamente sui capitoli 190 e 191 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, per l'attuazione dell'obiettivo 5A di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993, relativamente agli interventi di cui al Regolamento (CEE) n. 867/1990.
Art. 68
 (Attuazione dell'obiettivo 5B previsto dall'articolo 1
del Regolamento (CEE) n. 2081/1993.
Interventi sostenuti dal FSE)
(programma 5.1.2.)
1. Le quote di spesa di lire 1.136 milioni per l'anno 1996, di lire 1.144 milioni per l'anno 1997, di lire 1.151 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.158 milioni per l'anno 1999, autorizzate dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 35/1995, sono ridotte di lire 828 milioni ciascuna, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, in relazione alla riduzione della quota di cofinanziamento statale degli interventi sostenuti dal Fondo sociale europeo.
2. Le quote di spesa di lire 4.863 milioni per l'anno 1996, di lire 4.893 milioni per l'anno 1997, di lire 4.923 milioni per l'anno 1998 e di lire 4.953 milioni per l'anno 1999, autorizzate dall'articolo 33, comma 8, lettera c), della legge regionale 35/1995, sono ridotte di lire 3.313 milioni ciascuna, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 ed al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1999.
3. Corrispondentemente alla riduzione di cui al comma 2, sul capitolo 196 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1999, è accertata la riduzione di pari importo dell'assegnazione dello Stato per l'attuazione dell'obiettivo 5B di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 a titolo di cofinanziamento del Fondo sociale europeo.