LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA
Art. 36
 (Strutture socio-assistenziali)
(programmi 2.2.2. e 2.2.3.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1996 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 44/1987, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1996, lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 39/1995, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 500 milioni nell'anno 1997 e di lire 2.500 milioni nell'anno 1998.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1997;
b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2006;
c) lire 2.500 milioni per l'anno 2007.

7. L'onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 4866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2007 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Rittmeyer di Trieste un contributo straordinario per il completamento della ristrutturazione dell'Istituto.
10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell'assistenza sociale di apposita domanda, corredata della deliberazione dell'organo competente e della relazione illustrativa dell'intervento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 9 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 46/1986, come da ultimo modificata dalla legge regionale 13/1995.
12. Sull'immobile per il quale è concesso il contributo regionale di cui al comma 9 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.
13. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 295 milioni per l'anno 1996.
14. Il predetto onere di lire 295 milioni fa carico al capitolo 4872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
15. Per le finalità previste dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
16. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 4830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
17. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998.
18. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 37
 (Strutture socio-assistenziali.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo)
(programma 2.2.2.)
1. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 75, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 38
 (Incentivazioni per l'assistenza in famiglia
di anziani e non autosufficienti)
(programma 2.2.1.)
1. I Comuni che, pur avendo presentato nei termini le relative domande, e non compresi per l'anno 1995 nel riparto dei contributi effettuato ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, così come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, possono essere ammessi ai contributi medesimi per il 1995 previa presentazione di programmi graduati in conformità al disposto del suddetto articolo 23 della legge regionale 49/93.
2. Per l'ottenimento dei contributi, i Comuni, tramite l'ente gestore del Servizio sociale di base, presentano apposite nuove istanze alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 4748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 39
 (Interventi per l'assistenza alle persone handicappate)
(programma 2.2.4.)
1. In attesa della revisione organica della vigente normativa regionale in materia di handicap ed al fine di favorire l'attuazione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 89, comma 4, della legge regionale 5/1994, e sottoscritto dai soggetti pubblici interessati il 5 giugno 1995, l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle previsioni di cui al Capo III della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, sostiene per l'anno 1996, con le sovvenzioni di cui al presente articolo, i servizi gestiti dai Consorzi fra enti locali delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, nonché dagli enti locali della provincia di Trieste.
2. Le sovvenzioni di cui al comma 1 sono riferite alle seguenti attività:
a) attività integrative a valenza socio-educativa in ambito scolastico ed extrascolastico;
b) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per portatori di handicap ultraquattordicenni;
c) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
d) centri residenziali per gravi e gravissimi;
e) servizi per l'inserimento lavorativo.

3. La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività di cui al comma 1 è assicurata dalle Aziende per i servizi sanitari, secondo quanto previsto nell'accordo di programma di cui al comma 1.
4. Il riparto delle sovvenzioni da assegnare a ciascun Ente è effettuato per il 90 per cento in base alla spesa attestata per l'anno 1995 e per il restante 10 per cento in base ai programmi di attività. Gli enti devono trasmettere la relativa documentazione entro il 30 marzo 1996.
5. Al fine di consentire agli enti la gestione dei servizi continuativi è disposta la concessione e l'erogazione di un importo pari al 50 per cento di quello complessivamente erogato nell'esercizio 1995 ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 8/1995, quale anticipazione del finanziamento complessivo da assegnare secondo i criteri di cui al comma 4.
6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 16.000 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1996 e lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
9. Il predetto onere complessivo di lire 3.900 milioni fa carico al capitolo 4976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1996 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
11. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 4977 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, L. R. 41/1996
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 11, L. R. 13/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 2, L. R. 23/2002