Art. 66
1. Per le finalità previste dall'
articolo 20, comma 1, della legge regionale 8/1995, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della
legge regionale 76/1982, come integrato dall'
articolo 35 della legge regionale 25/1985, è autorizzata:
a) ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 20 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 891 milioni per gli anni dal 1997 al 1999, suddivisa in ragione di lire 198 milioni per l'anno 1997, lire 129 milioni per l'anno 1998 e lire 564 milioni per l'anno 1999;
b) ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 20 della legge regionale 8/1995 la spesa complessiva di lire 2.428 milioni per gli anni dal 1997 al 1999, suddivisa in ragione di lire 822 milioni per l'anno 1997, lire 600 milioni per l'anno 1998 e lire 1.006 milioni per l'anno 1999.
2. L'onere complessivo di lire 327 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1997 e 1998 con il comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 5952 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; la quota autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.
3. Corrispondentemente sul capitolo 181 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo per l'attuazione del programma di interventi di cui all'
articolo 20, comma 1, della legge regionale 8/1995.
4. L'onere complessivo di lire 1.422 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1997 e 1998 con il comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 5951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; la quota autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.
6. Per le finalità previste dall'
articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/1995, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della
legge regionale 76/1982, come integrato dall'
articolo 35 della legge regionale 25/1985, è autorizzata:
a) ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 21 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 2 milioni, suddivisa in ragione di lire 1 milione per ciascuno degli anni 1998 e 1999;
b) ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 20 della legge regionale 8/1995 la spesa complessiva di lire 2 milioni, suddivisa in ragione di lire 1 milione per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
7. L'onere di lire 1 milione, corrispondente alla quota autorizzata per l'anno 1998 con il comma 6, lettera a), fa carico al capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; la quota autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.
8. Corrispondentemente sul capitolo 184 dello stato di previsione dell'entrata del precitato bilancio e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo per l'attuazione del programma di interventi di cui all'
articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/1995.
9. L'onere complessivo di lire 2 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1996 e 1997 con il comma 6, lettera b), fa carico al capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.