LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 35
 (Finanziamenti di spesa sanitaria
per interventi specifici)
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 79, comma 3, della legge regionale 5/1994 e dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 12.350 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 14.350 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(2)
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce verde di Gorizia una sovvenzione straordinaria di lire 250 milioni per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1994.
6. La sovvenzione di cui al comma 5 è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale della sanità.
7. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 4585 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità di aggiornamento professionale del personale veterinario del Servizio sanitario regionale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998. In attesa della stipula di specifici protocolli d'intesa tra la Regione e l'Università degli studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria - secondo le modalità della programmazione sanitaria regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, lo stanziamento è assegnato all'Azienda per i Servizi sanitari n. 3 dell'Alto Friuli, per il finanziamento della convenzione già esistente con l'Università degli studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria.
10. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
2Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000