LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 20
 (Recupero edilizio e riqualificazione
dei centri urbani)
(programmi 1.4.2. e 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 18/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 300 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c) e d), e 15, della legge regionale 18/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 7.000 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 3334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. La spesa di lire 2.000 milioni come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 50, comma 5, della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 800 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
9. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
10. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 2/1983, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1998, il limite di impegno di lire 300 milioni.
11. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2017.
12. L'onere di lire 300 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1998, fa carico al capitolo 3352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
13. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2017 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
14. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 3.333 milioni per l'anno 1996 in funzione del riutilizzo, ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992, di quote disimpegnate o restituite dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e dell'articolo 8 della legge 10/1991.
15. Il predetto onere di lire 3.333 milioni fa carico al capitolo 3343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. 
( ABROGATO )
(1)
17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
18. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
22. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 15, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.
23. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
24. Per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/1992, è autorizzato, nell'anno 1998, il limite di impegno di lire 250 milioni.
25. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2007.
26. L'onere di lire 250 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1998, fa carico al capitolo 3411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
27. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2007 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 16 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.