LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Trasferimenti alle Province)
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 34.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 24.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ivi compresi, nella misura di lire 1.500 milioni, gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;
b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti, di cui lire 2.000 milioni da destinare agli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 10/1988.

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 24.000 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.