Art. 9
(Regolamento di esecuzione)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentite le parti economico- sociali e la competente Commissione consiliare, è approvato apposito Regolamento di esecuzione concernente le modalità di documentazione e di certificazione della qualifica di IATP, mediante delega alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché per la definizione degli aspetti operativi connessi con la cessazione del Registro degli imprenditori agricoli. Con il medesimo Regolamento sono, altresì, determinate le modalità per l'acquisizione dei dati relativi alle posizioni già verificate dalle Commissioni provinciali per la tenuta del Registro, nonché per l'utilizzazione - quando possibile, in via esclusiva - ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'INPS - gestione ex SCAU.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 31/1996
2Articolo sostituito da art. 84, comma 6, L. R. 13/1998
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 7, L. R. 13/1998