LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6

Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1996
Materia:
210.08 - Albo professionale - Registro degli imprenditori agricoli

Art. 13
 (Priorità per la concessione degli incentivi e degli
interventi economici)
1. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, per la concessione degli incentivi ed interventi economici in agricoltura, vengono valutate, innanzitutto, le priorità per settore di intervento assumendo, altresì, quale parametro, la valenza in termini oggettivi dei programmi e dei progetti presentati.
2. Successivamente alla determinazione delle priorità per settore di intervento, assumono rilievo i criteri per la valutazione delle condizioni di natura soggettiva degli operatori richiedenti.
Note:
1Articolo sostituito da art. 84, comma 8, L. R. 13/1998
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 16, L. R. 13/1998