LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6

Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1996
Materia:
210.08 - Albo professionale - Registro degli imprenditori agricoli

Art. 9
 (Regolamento di esecuzione)
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentite le parti economico- sociali e la competente Commissione consiliare, è approvato apposito Regolamento di esecuzione concernente le modalità di documentazione e di certificazione della qualifica di IATP, mediante delega alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché per la definizione degli aspetti operativi connessi con la cessazione del Registro degli imprenditori agricoli. Con il medesimo Regolamento sono, altresì, determinate le modalità per l'acquisizione dei dati relativi alle posizioni già verificate dalle Commissioni provinciali per la tenuta del Registro, nonché per l'utilizzazione - quando possibile, in via esclusiva - ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'INPS - gestione ex SCAU.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 31/1996
2Articolo sostituito da art. 84, comma 6, L. R. 13/1998
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 7, L. R. 13/1998