LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48

Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1997
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 1
 (Sostituzione ed integrazione dell'articolo 34 della legge
regionale 10/1988)
1.
L'articolo 34 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:
<< Art. 34
 (Interventi a favore di associazioni)
1. Sono esercitate dalle Province, salvo quanto previsto dall'articolo 35, le funzioni concernenti interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili ed handicappati.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte da ciascuna Provincia nei confronti delle associazioni di livello regionale, provinciale o subprovinciale che abbiano sede nel territorio di rispettiva pertinenza; sono osservate al riguardo le direttive all'uopo emanate dalla Giunta regionale. >>.

2. Gli interventi di cui all'articolo 34 della legge regionale 10/1988, come sostituito dal comma 1, consistono in finanziamenti finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni, ripartiti con riguardo agli elementi indicati all'articolo 3, comma 3.