LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48

Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1997
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 2
 (Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale
10/1988)
1.
L'articolo 35 della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è sostituito dal seguente:
<< Art. 35
 (Riserva della Regione)
1. Restano di competenza della Regione gli interventi a favore delle sotto elencate associazioni:
a) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;
b) Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
c) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;
d) Associazione nazionale vittime civili di guerra;
e) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
f) Unione italiana ciechi;
g) Unione nazionale mutilati per servizio;
h) Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali.

2. Eventuali altre associazioni di categoria da ammettere ai benefici della presente legge in ragione del loro riconoscimento in sede nazionale sono annualmente individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in finanziamenti finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni considerate; detti finanziamenti non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità. >>.