LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

CAPO VIII
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, e' disapplicato il presente articolo.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 59, L. R. 20/2000
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 60, L. R. 20/2000
4Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 18/2004
5Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 144, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
6Comma 1 bis aggiunto da art. 144, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
7Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 73, L. R. 22/2010
8Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 222, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
9Parole aggiunte al comma 2 da art. 222, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
10La lettera a) del comma 1 e il comma 2 del presente articolo sono ripristinati nella versione precedente all'intervento modificativo dell'art. 222 L.R. 26/2012, per effetto dell'abrogazione del medesimo art. 222 ad opera dell'art. 15 L.R. 21/2013.
11Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 5, L. R. 13/1998
2Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
3Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
4Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
5Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
6Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
7Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
8Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
9Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
10Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
11Lettera m) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
12Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
13Lettera o) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
14Lettera p) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
15Lettera q) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
16Lettera r) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
17Lettera s) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
18Lettera t) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
19Lettera u) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
20Lettera v) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
21Lettera z) del comma 1 abrogata da art. 144, comma 2, lettera a), L. R. 17/2010
22Parole sostituite al comma 3 da art. 144, comma 2, lettera b), L. R. 17/2010
23Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018
Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 73

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 74

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 75
 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 15/1991)
1.
L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 
1. È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, come individuati dall'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. Tra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti delle nevi, gli hovercrafts, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere.
3. Nell'ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.
4. La presente legge non trova applicazione nei territori di cui al comma 1, ricadenti nei perimetri di parchi o riserve naturali per i quali sia in vigore il relativo regolamento. >>.

2.
All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 39/1992 e modificato dall'articolo 119 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza; >>.

3. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, la lettera d) del comma 2 è abrogata.
4.
All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili, nonché i mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia. Il Comune, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle foreste ed è tenuto altresì a far pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa. >>.

5.
All'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. >>.

6.
All'articolo 6 della legge regionale 15/1991, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 39/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3. >>.

7. In via transitoria, nei perimetri dei parchi e delle riserve istituiti dalla presente legge, continua a trovare applicazione, fino all'entrata in vigore delle rispettive disposizioni regolamentari di cui all'articolo 18, la disciplina della legge regionale 15/1991, già prevista per i territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, nel testo antecedentemente vigente.
8. Nei territori istituiti quali parchi e riserve naturali ovvero previsti quali aree di reperimento ai sensi della presente legge, non trovano applicazione i disposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come aggiunti dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992.
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 76

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 14, comma 7, L. R. 7/2001
Art. 77
 (Abrogazioni)
2.  
( ABROGATO )
(1)
3.  
( ABROGATO )
(2)
5. La legge regionale 11/1983 è abrogata.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
2Comma 3 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Comma 9 bis aggiunto da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 2, L. R. 33/1997
4Integrata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 33/1997
5Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 79
 (Attribuzione e gestione dei beni mobili e immobili)
1. Con deliberazione della Giunta regionale di concerto tra gli Assessori competenti in materia di biodiversità e di patrimonio sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio biodiversità.
2. Per la gestione dei beni immobili attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio competente in materia di biodiversità, il Servizio provvede:
a) alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e alle opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in amministrazione diretta o in appalto secondo le procedure del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
b) agli interventi necessari alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e per l'acquisizione e gestione di terreni di particolare pregio naturalistico.
3. Per l'incremento e il miglioramento del patrimonio naturalistico regionale la Regione è autorizzata ad acquisire o gestire, anche mediante accordi con enti pubblici e soggetti privati, aree di interesse naturalistico.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/1998
4Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
5Comma 4 ter aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
6Comma 4 quater aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
7Comma 4 quinquies aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
8Comma 4 sexies aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 37, L. R. 20/2000
10Parole soppresse al comma 4 ter da art. 1, comma 61, L. R. 20/2000
11Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 4, L. R. 18/2004
12Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
13Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
14Comma 4 bis abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
15Comma 4 ter abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
16Comma 4 quater abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
17Comma 4 quinquies abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
18Comma 4 sexies abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, comma 6 bis, L. R. 9/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
20Articolo sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 80
1. All'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo le parole << gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, >> sono inserite le parole << fatta eccezione per quelli individuati dall'articolo 16 della medesima legge regionale 22/1982, >>.
Art. 81
 (Attuazione della legge 442/1971)
1. La presente legge costituisce attuazione della legge 442/1971.
Art. 82
 (Definizione dei parchi e riserve regionali di cui all'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 42/2004)
1. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 e i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, o dal PCS di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).
Note:
1Articolo sostituito da art. 57, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 83
 (Compensi spettanti agli organi dell'Ente parco)
1. Al Presidente dell'Ente parco compete una indennità mensile di carica di 1.443 euro.
2. Ai componenti del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di 30 euro oltre al rimborso delle spese sostenute.
3. Al Revisore dei conti dell'Ente parco compete un'indennità annuale di carica di 2.473 euro.
Note:
1Articolo sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 84
 (Norme finanziarie)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione << Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali finanziamenti annui per le spese di funzionamento e il perseguimento dei fini istituzionali, per il triennio di riferimento e nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, così ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:
a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
b) complessive lire 3.600 milioni a favore dell'Ente parco delle Prealpi Giulie, suddivise in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5:
1) capitolo 3088 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.000 milioni;
2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
b) per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5:
1) capitolo 3090 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1998 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3089 e 3090 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.
13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.
14. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.
15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3094 (2.1.232.5.08.29) con la denominazione << Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati da parchi per assicurare la continuità con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983 >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni.
16. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.
18. Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, è autorizzata la spesa complessiva di lire 990 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonché relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
22. Nell' ambito delle finalità previste dalla legge 394/1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all' articolo 4 della citata legge 394/1991, è autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
24. Al predetto onere di lire 774 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n. 24.
25. Al residuo onere complessivo in termini di competenza di lire 19.560 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.010 milioni per l'anno 1996, di lire 7.750 milioni per l'anno 1997 e di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 si fa fronte mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di cui lire 60 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18 del 28 febbraio 1996;
3) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni;
b) per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni;
3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni;
c) per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni;
2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni;
3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni.
26. All'onere complessivo di lire 6.784 milioni in termini di cassa, derivante dai commi 3, lettera a), 6, lettere a) e b), 9, 15, 17 e 23, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) lire 2.834 milioni dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>;
b) lire 950 milioni dal capitolo 3000;
c) lire 3.000 milioni dal capitolo 3002.
Note:
1Parole sostituite al comma 18 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Parole sostituite al comma 18 da art. 9, comma 8, L. R. 13/1998
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016
4Comma 4 sostituito da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016
5Parole soppresse al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
6Parole soppresse al comma 4 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021