3.
Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite da protocolli d'intesa, con l'Ente gestore del parco naturale e con l'Organo gestore della riserva naturale nelle attività di:
a) gestione faunistica;
b) gestione degli interventi riguardanti i grandi mammiferi e animali problematici;
c) monitoraggio e rilievo di specie floristiche;
d) monitoraggio e rilievo dell'entomofauna;
e) monitoraggio e controllo della percorribilità delle arterie presenti nel territorio dei parchi e delle riserve;
f) monitoraggio e controllo dello stato delle casere, bivacchi e strutture in quota;
g) difesa delle aree non boscate dagli incendi;
h) attività didattiche e di educazione ambientale;
i) supporto in occasione di manifestazioni di rilevanza nazionale e internazionale;
j) determinazione e irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, attribuite alla competenza del Direttore dell'Ente parco ai sensi dell'articolo 40, comma 1;
k) coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue.
1Comma 1 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 4 abrogato da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Parole sostituite al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4Comma 3 sostituito da art. 55, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021