LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PARCHI E RISERVE
SEZIONE I
 Istituzione
Art. 9
 (Legge istitutiva)
1. I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale che ne definisce il perimetro provvisorio e, limitatamente ai parchi, istituisce il relativo Ente gestore.
2. Fino all'approvazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1, con esclusione delle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H, vigono le seguenti norme di salvaguardia:
a) non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia del territorio, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, previo parere vincolante del Servizio competente in materia biodiversità, emesso non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore;
b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche.
2 bis. Il perimetro provvisorio istitutivo del parco o della riserva naturale regionale è rappresentato nella cartografia allegata alla legge istitutiva, disponibile nella versione digitale nell'infrastruttura regionale dati ambientali e territoriali (IRDAT), approvata con decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2006, n. 63/Pres., nello strato informativo dei parchi e delle riserve rappresentativo del Piano Paesaggistico Regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres..
2 ter. Il perimetro provvisorio del parco o della riserva naturale regionale può essere modificato su richiesta dell'organo gestore, supportata da motivazioni tecniche coerenti con le finalità della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato ai sensi dell'articolo 8.
3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva possono essere approvate, con il procedimento di cui al comma 2 ter, modifiche del perimetro del parco o della riserva richieste da un Comune confinante non compreso in tale perimetro, relativamente al territorio di propria competenza.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 213, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Comma 2 ter aggiunto da art. 213, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Comma 3 sostituito da art. 213, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
5Comma 2 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6Comma 2 bis sostituito da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7Parole sostituite al comma 2 ter da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
8Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 8/2022
SEZIONE II
 Strumenti di attuazione
Art. 10

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
2Comma 4 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
3Comma 5 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
4Articolo abrogato da art. 2, comma 65, lettera a), L. R. 18/2011
Art. 11
 (Piano di conservazione e sviluppo)
1. Per ogni parco o riserva istituiti, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17, in coerenza con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000.
2. I Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel perimetro del parco o riserva partecipano alla formazione del PCS secondo la procedura prevista all'articolo 17.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 12, L. R. 18/2000
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 2, L. R. 22/2012
3Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 12
 (Contenuti del PCS)
1. Il PCS contiene:
a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;
b) la suddivisione del territorio del parco o della riserva nelle seguenti zone:
1) zona RN di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico;
2) zona RG di tutela generale: nella quale è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico sostenibile attraverso attività compatibili con la conservazione della natura;
3) zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al parco o alla riserva;
c) la perimetrazione delle eventuali aree contigue al parco o riserva, denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici e alle attività agricole e forestali presenti nel parco o nella riserva;
d) gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi;
e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprietà pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del PCS;
f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva;
g) l' individuazione delle attività oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.
2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni territoriali di cui al comma 1, lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione può essere limitata alla sola zona RN.
Note:
1Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 13
 (Elementi del PCS)
1. Il PCS è costituito da:
a) una relazione illustrativa delle caratteristiche naturalistiche, sociali, economiche e culturali delle aree oggetto del piano, degli interventi proposti per la tutela, la conservazione della natura e dello sviluppo socioeconomico, inclusivo delle attività agro-silvo-pastorali, e dello sviluppo culturale che si prevedono con la realizzazione del parco o riserva, che contenga la previsione di massima degli oneri finanziari per l'esecuzione del programma degli interventi, ivi compreso l'onere per l'istituzione e la gestione delle aree protette;
b) le norme di attuazione urbanistico-edilizie, con riferimento alle varie zone e parti del piano;
c) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna, ivi compresi gli elaborati necessari a rappresentare gli elementi territoriali delle aree oggetto del piano e la loro organizzazione in rapporto al sistema delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione;
d) gli elementi catastali degli immobili da acquisire per l'esecuzione del piano.
(1)
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 14
 (Effetti del PCS)
1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.
2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.
3. Il PCS ha valore di piano urbanistico con efficacia sostitutiva sui piani urbanistici di qualsiasi livello. Il PCS dei parchi regionali si conforma al sovraordinato piano paesaggistico regionale ai sensi dell' articolo 57 quater, comma 2, della legge regionale 5/2007 , e relativi regolamenti di esecuzione.
4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti conformemente alle previsioni del PCS.
5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito al comma 6.
6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede l'Amministrazione regionale.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 214, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 3 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2021
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 16
 (Attività agricole e silvo-pastorali)
1. Le attività agricole e silvo-pastoriali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.
2. I PCS, al fine di consentire la continuità delle attività di cui al comma 1, devono tener conto prioritariamente:
a) per le attività agricole:
1) delle colture e degli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione dell'area protetta per i quali deve essere garantita l'economicità aziendale;
2) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività agricole;
3) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche;
b) per le attività silvo-pastorali:
1) delle zone destinate a pascolo o a prato pascolo e delle zone forestate al momento dell'istituzione dell'area protetta;
2) della gestione dei pascoli, dei prati pascoli e dei boschi, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia;
3) della possibilità di aprire, ampliare o adeguare le strade o altre infrastrutture finalizzate alle attività silvo-pastorali;
4) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche.
3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, comma 1, limitatamente alle zone RG e RP dei PCS dei parchi.
Note:
1Numero 2) della lettera a) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
2Parole aggiunte al numero 1) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
3Parole aggiunte al numero 2) della lettera b) del comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
4Numero 3) della lettera b) del comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021
5Parole soppresse al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 17
 (Procedure di formazione del PCS)
1. L'Organo gestore provvede alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore.
2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.
3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti, l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche professionalità, possono ricorrere a incarichi esterni.
4.  
( ABROGATO )
(6)
5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.
6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e all'albo comunale e con l'annuncio su un quotidiano locale e sul sito istituzionale dell'Ente parco.
7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. L'Organo gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili.
8. Il PCS è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, e previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
9. Il decreto del Presidente della Regione è depositato presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera visione del pubblico, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 17/2006
2Parole soppresse al comma 7 da art. 21, comma 2, L. R. 17/2006
3Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 65, lettera b), L. R. 18/2011
4Parole soppresse al comma 1 da art. 215, comma 1, L. R. 26/2012
5Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
6Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
7Comma 6 sostituito da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8Parole sostituite al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
9Parole sostituite al comma 9 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
Art. 18
 (Regolamento)
1. Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per:
a) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
b) la gestione della flora e della fauna selvatica;
c) le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione;
d) le attività sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente;
e) la circolazione dei veicoli a motore.
2. Il regolamento inoltre:
a) individua le attività che l'Organo gestore può disciplinare con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni interessati dal parco o dalla riserva;
b) stabilisce le attività vietate all'interno del territorio del parco o della riserva e disciplina le eventuali deroghe ai divieti;
c) disciplina i criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 33;
d) individua le attività, i prodotti e i servizi sui quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva.
3. Il Servizio competente in materia di biodiversità, acquisite eventuali richieste dell'Organo gestore inerenti alla specifica realtà del parco o della riserva, predispone, in conformità ai principi dell' articolo 11 della legge 394/1991 , lo schema di regolamento che è adottato dall'Organo gestore medesimo previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
4. Il regolamento, adottato dall'Organo gestore ai sensi del comma 3, è trasmesso al Servizio competente in materia di biodiversità ai fini del controllo e successiva approvazione con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità e trova applicazione quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera.
5.  
( ABROGATO )
(3)
6.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4Comma 6 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
SEZIONE III
 Gestione del parco
Art. 19
 (Ente gestore del parco)
1. La gestione del parco è affidata a un ente pubblico strumentale della Regione, di seguito denominato Ente parco, sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.
2. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge, svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco e gestisce le aree della Rete Natura 2000 a esso affidate ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 4 bis, della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007).
3. L'Ente parco esprime, limitatamente al territorio compreso nel perimetro del parco, parere vincolante sui seguenti atti:
a) progetti dei piani di gestione forestale;
b)   ( ABROGATA )
c) progetti di sistemazione idraulica, idraulico- forestale e idraulico-agraria;
d) progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di compatibilità urbanistica.
4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono.
5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo parere vincolante dei rispettivi Enti parco.
6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attività, esclusa la vigilanza, può stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.
Note:
1Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011
2Comma 1 sostituito da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 12/2018
3Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 20
 (Organi)
1. Gli organi dell'Ente parco sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
b bis) la Giunta esecutiva;
c) il revisore dei conti;
d) la Consulta.
Note:
1Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 21
 (Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio direttivo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo.
2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un componente del Consiglio direttivo designato dal Presidente medesimo.
Art. 22
 (Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è composto:
a) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco, o loro delegati;
b) da un ulteriore rappresentante, per ogni Comune la cui superficie inclusa nelle aree protette di cui alla lettera a) superi il trenta per cento del territorio complessivo gestito dall'Ente parco;
c) da esperti, in numero da uno a tre, in materia di parchi naturali, designati dalla Regione e scelti secondo il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette;
d) da due rappresentanti delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva, di cui almeno un rappresentante delle categorie agricole e forestali;
d bis) un giovane o una giovane di età compresa fra i 18 e 30 anni designato di concerto dai Sindaci il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco: il Consiglio direttivo è nominato senza il componente se la designazione è espressa oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.
2. Del Consiglio direttivo fanno altresì parte a tutti gli effetti i Sindaci dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle riserve delle quali l'Ente parco assume la gestione, con le modalità di cui all'articolo 31. La partecipazione al Consiglio direttivo consegue all'avvenuta assunzione della gestione, anche successivamente alla formale costituzione della stessa.
3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e il regolamento del parco.
4. Il Consiglio direttivo delibera:
a) la nomina del Presidente scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1;
b) all'unanimità dei presenti, la nomina dei componenti della Giunta esecutiva e dei sostituti;
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione;
f) la disciplina delle attività individuate dal regolamento, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);
g) il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;
h) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione, comprensivo della determinazione della dotazione organica dell'Ente parco;
i)   ( ABROGATA )
l) la partecipazione a società e associazioni;
m) i pareri di cui all'articolo 19, commi 3, lettera a), e 5;
m bis) l'approvazione del disciplinare di cui all'articolo 33 bis, comma 2.
5. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità.
6. I componenti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 restano in carica fino alla durata del rispettivo mandato; quelli di cui al comma 1, lettera b), fino alla successiva elezione degli organi del Comune rispettivamente rappresentato. Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi.
7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di biodiversità, entro quindici giorni dalla data della nomina.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998
2Parole sostituite al comma 5 da art. 18, comma 38, L. R. 13/2002
3Parole aggiunte al comma 6 da art. 18, comma 39, L. R. 13/2002
4Parole soppresse al comma 5 da art. 216, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5Comma 7 sostituito da art. 216, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
7Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
8Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
9Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
10Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
11Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
12Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
13Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
14Lettera e) del comma 4 sostituita da art. 17, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
15Parole sostituite alla lettera m) del comma 4 da art. 17, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021
16Lettera m bis) del comma 4 aggiunta da art. 17, comma 1, lettera i), L. R. 20/2021
17Parole sostituite al comma 5 da art. 17, comma 1, lettera j), L. R. 20/2021
18Parole sostituite al comma 7 da art. 17, comma 1, lettera k), L. R. 20/2021
Art. 22 bis
 (Giunta esecutiva)
1. La Giunta esecutiva è costituita da tre componenti del Consiglio direttivo: il Presidente, un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), e un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).
2. La Giunta esecutiva dura in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo che ne ha deliberato la nomina.
3. Alla Giunta esecutiva compete l'adozione:
a) di atti indifferibili e urgenti salva ratifica da parte del Consiglio direttivo;
b) del programma annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco;
c) degli atti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di beni immobili.
4. Il regolamento di funzionamento della Giunta esecutiva è deliberato dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera g).
5. Nelle more della costituzione della Giunta esecutiva gli atti di cui al comma 3, lettere b) e c), sono adottati dal Consiglio direttivo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 23
 (Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)
1. La revisione economico-finanziaria degli Enti parco è effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), da un soggetto iscritto al registro di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 39/2010 , nominato con decreto del Presidente della Regione, con mandato di tre anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 35, L. R. 24/2009
2Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 24
 (Consulta)
1. Ciascun Ente parco ha facoltà di istituire e disciplinare, con apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo, le modalità di istituzione e funzionamento della Consulta dei rappresentanti di associazioni, categorie economiche e organizzazioni di categoria agricole e forestali maggiormente rappresentative nel territorio del parco, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, per esprimere pareri su programmi e interventi riguardanti l'attività dell'Ente e per presentare proposte, nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge.
Note:
1Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 25
 (Amministrazione del patrimonio e contabilità)
1. L'esercizio finanziario dell'Ente parco coincide con quello della Regione.
2. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario precedente; il rendiconto di gestione deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti strumentali della Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 2, lettera b), L. R. 12/2018
2Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 26
 (Entrate)
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:
a) i contributi della Regione e di altri enti pubblici;
b) i contributi ed i finanziamenti di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro;
d) gli eventuali redditi patrimoniali;
e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d' ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
f) i proventi delle attività commerciali, promozionali, di offerta turistico ricettiva;
g) i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 39;
h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.
Note:
1Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 27
 (Controllo sugli atti)
1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di biodiversità che provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità. Decorso inutilmente tale termine le deliberazioni diventano comunque esecutive.
3.  
( ABROGATO )
(4)
4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.
5.  
( ABROGATO )
(5)
6.  
( ABROGATO )
(6)
7.  
( ABROGATO )
(7)
8. Gli atti che non rientrano nel comma 1 diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente parco, da effettuarsi entro otto giorni dall'adozione. Qualora il Consiglio direttivo ravvisi il carattere d'urgenza, il medesimo dispone che la deliberazione sia immediatamente esecutiva.
Note:
1Articolo sostituito da art. 217, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
5Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
6Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7Comma 7 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8Parole sostituite al comma 8 da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
Art. 28
 (Controllo sostitutivo)
1. La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo.
2. Gli organi dell'Ente parco possono essere sciolti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, per grave violazione di legge e regolamento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, ovvero per altre gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento.
3. Gli organi dell'Ente parco sono inoltre sciolti, con le modalità di cui al comma 2, qualora il rendiconto di gestione annuale presenti un disavanzo di amministrazione per due esercizi consecutivi.
4. Nel caso di scioglimento la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, provvede alla nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti.
5. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Parole sostituite al comma 4 da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
Art. 29
 (Direttore)
1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dalla Giunta esecutiva ed esercita tutte le attività necessarie alla gestione dell'Ente parco.
1 bis. Il Direttore esprime pareri sugli atti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere c) e d).
2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.
3. L'incarico di Direttore è conferito, in relazione all'attività da svolgere, applicando le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per i dipendenti regionali cui è attribuito l'incarico dirigenziale di Direttore di servizio.
4.  
( ABROGATO )
(2)
5.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 18, comma 40, L. R. 13/2002
2Comma 4 abrogato da art. 18, comma 41, L. R. 13/2002
3Comma 5 abrogato da art. 18, comma 41, L. R. 13/2002
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
5Comma 1 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
Art. 30
 (Personale)
1. L'Ente parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente alle assunzioni di personale.
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. Le funzioni di tutela di cui all'articolo 57, comma 2, nonché quelle di vigilanza ai sensi dell'articolo 38 sono comunque svolte da personale del Corpo forestale regionale.
4.  
( ABROGATO )
(3)
5. Al personale assunto direttamente dall'Ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, nonché le procedure di contrattazione di lavoro del personale della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 9, comma 21, L. R. 13/1998
2Comma 2 abrogato da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Comma 4 abrogato da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4Parole soppresse al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
5Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
SEZIONE IV
 Gestione delle riserve
Art. 31
 (Gestione)
1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, individua quale organo gestore delle riserve naturali regionali, previa verifica della disponibilità ad assumere le funzioni di gestione delle medesime:
a) il Comune ovvero i Comuni territorialmente competenti che esercitano la gestione in forma singola o associata;
b) gli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette con caratteristiche similari;
c) altri soggetti pubblici o privati con competenze idonee all'esercizio delle funzioni.
(5)
2. Qualora la Regione non abbia individuato l'organo gestore, alla gestione delle riserve naturali regionali provvede la struttura regionale competente in materia di biodiversità, la quale può delegare la gestione, anche di singole funzioni, ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e stipulare convenzioni con i medesimi per l'esercizio delle funzioni delegate.
3. La gestione comprende in particolare:
a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento;
b) l'attività resa a favore della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'organo gestore della riserva;
c) la redazione dei piani e progetti necessari, nonché la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19;
d) altre attività concordate con l'Amministrazione regionale;
d bis) la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, lettere a) e b), della legge regionale 7/2008 .
4.  
( ABROGATO )
(9)
5.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 2, L. R. 13/1998
3Articolo sostituito da art. 2, comma 65, lettera c), L. R. 18/2011
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
5Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6Parole soppresse al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
8Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
9Comma 4 abrogato da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
10Comma 5 abrogato da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
Art. 32
 (Consulta)
1. Ciascun Organo gestore della riserva ovvero di più riserve limitrofe ha la facoltà di istituire una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato, con particolare attenzione alla rappresentanza dei giovani e delle giovani residenti nei Comuni coinvolti, che esprime parere su programmi e interventi riguardanti l'attività della riserva.
2. Le modalità di istituzione e il funzionamento della Consulta di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 20/2021
SEZIONE V
 Disposizioni comuni per la gestione, la promozione e lo sviluppo sostenibile di parchi e riserve
Art. 33
 (Indennizzi e incentivi)
1. L'Organo gestore è tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprietà privata in conseguenza di attività gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni all'esercizio dell'attività agricola o forestale in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco o della riserva.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso all'Organo gestore a copertura delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1. A tal fine l'Organo gestore presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta di rimborso al Servizio competente in materia di biodiversità con quantificazione dell'ammontare degli indennizzi corrisposti a favore dei proprietari o degli altri aventi titolo, nel precedente esercizio contabile, secondo la disciplina del proprio regolamento unitamente alla documentazione prevista dagli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
1 ter. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro novanta giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1 bis, alla concessione e contestuale liquidazione dei rimborsi richiesti previa verifica della regolarità della documentazione trasmessa, nei limiti della disponibilità del pertinente capitolo di spesa. Qualora le risorse non siano sufficienti sono proporzionalmente ripartite tra tutti i richiedenti.
2.  
( ABROGATO )
(6)
3. Ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari per opere ed attività comprese entro i confini del parco o della riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di:
a) restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igienico - sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché di sistemazione di dissesti idrogeologici;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito delle attività agricole e forestali con particolare attenzione al ripristino dei muretti a secco e della rete sentieristica;
d bis) attività agricole e forestali compatibili;
e) attività culturali e di formazione, aventi le finalità della presente legge, ivi compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche convenzionate con l'Organo gestore;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
i) attività artigianali tradizionali.
4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.
5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.
6.  
( ABROGATO )
(7)
7.  
( ABROGATO )
(8)
8.  
( ABROGATO )
(9)
9. L'Organo gestore può stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.
10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 1 bis aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Comma 1 ter aggiunto da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
5Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 30, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
6Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
7Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
8Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
9Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
10Parole sostituite al comma 9 da art. 30, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
Art. 33 bis
 (Promozione dell'emblema o marchio di qualità)
1. L'Organo gestore può concedere, compatibilmente con i principi dell'ordinamento europeo vigente, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità, per favorire la commercializzazione di prodotti e servizi provenienti dal territorio del parco o della riserva che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva e con obiettivi di sviluppo economico e turistico eco-compatibile e che presentino specifici requisiti di qualità.
2. Con disciplinare approvato dal Consiglio direttivo sono determinati i requisiti di qualità delle attività, prodotti e servizi, individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), ai quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità di cui al comma 1, e l'ammontare dell'eventuale contributo finanziario dovuto per l'uso.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 20/2021
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 34
 (Agevolazioni)
1. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Organo gestore non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio, fermo restando il rispetto della vigente legislazione fiscale.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
Art. 36
 (Disciplina della gestione della fauna)
1. L'Organo gestore provvede alla gestione della fauna selvatica all'interno del territorio di competenza.
2.  
( ABROGATO )
(9)
3. La fauna selvatica non può essere oggetto di prelievo venatorio all'interno del territorio del parco e della riserva, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.
4. Fatta salva l'attività di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva è vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. Ai sensi dell' articolo 22, comma 6, della legge 394/1991, l'Organo gestore può autorizzare o disporre, all'interno del territorio del parco e della riserva, i prelievi faunistici necessari a ricomporre squilibri ecologici. A tal fine si avvale di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno 5 anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia ricadenti nei comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo, ivi compreso il personale del corpo forestale regionale. Le modalità dei prelievi sono indicate in apposito regolamento del Parco redatto ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), concordato con il competente Servizio della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
5 bis. L'Organo gestore ha facoltà di definire specifici programmi di monitoraggi sanitari.
6. Nel territorio del parco o della riserva la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela patrimonio ittico del Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede di intesa con l'Organo gestore. Per le acque del demanio marittimo interno l'intesa non è richiesta.
7. Ai sensi dell' articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'Organo gestore può dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall' articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e a tre chilometri nelle rimanenti zone.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 43, comma 36, L. R. 30/1999
2Parole soppresse al comma 6 da art. 11, comma 15, L. R. 13/2000
3Ripristinate parole al comma 6 per effetto dell' abrogazione dell' art. 11, comma 15, L.R. 13/2000, operato dall' art. 8, comma 15, L.R. L.R. 18/2000.
4Comma 5 sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 16/2008
5Comma 5 bis aggiunto da art. 30, comma 2, L. R. 16/2008
6Parole sostituite al comma 5 da art. 218, comma 1, L. R. 26/2012
7Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
8Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
9Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
10Parole aggiunte al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
11Parole sostituite al comma 5 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
12Comma 5 bis sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
13Parole sostituite al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
14Parole soppresse al comma 6 da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
15Parole aggiunte al comma 7 da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
16Parole sostituite al comma 8 da art. 32, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
Art. 37
 (Disciplina delle aree contigue)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.
2. Col medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale è approvata la perimetrazione definitiva delle aree contigue al parco o alla riserva.
3. La disciplina di cui al comma 1 e la perimetrazione di cui al comma 2 sono approvate previe intese con gli Enti locali interessati. Ove l'intesa non si realizzi entro sessanta giorni, l'Amministrazione regionale procede motivatamente agli adempimenti di cui al comma 1.
4. All'interno delle aree contigue l'attività venatoria è esercitata dai soci delle riserve di caccia il cui territorio è stato, in tutto o in parte, ricompreso nell'area protetta, che assicurano la gestione dell'attività, d'intesa con l'Organo gestore dell'area protetta.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Parole soppresse al comma 4 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 38
 (Vigilanza)
1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti a essi subordinati è attribuita al Corpo forestale regionale.
2. Il Corpo forestale regionale svolge l'attività di cui al comma 1 anche sulla base delle segnalazioni dell'Organo gestore.
Note:
1Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
2Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 39
 (Sanzioni)
1. Fatte salve le sanzioni di cui all' articolo 30, comma 8, della legge 394/1991 , alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro.
2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro.
2 bis. In tutti gli altri casi di violazione delle norme dei regolamenti dei parchi e delle riserve che non provochino danneggiamento si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro.
3. Nel caso di violazione delle disposizioni emanate dall'Organo gestore di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da 50 euro a 500 euro.
4. Alla violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.
5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero del regolamento del parco o della riserva o delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, o chi, in violazione delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva, ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le località o le cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dall'Organo gestore.
6. L'Organo gestore, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate al comma 5, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.
6 bis. Fatta salva la sanzione di cui al comma 2, in caso di danno irreversibile, l'Organo gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a spese del trasgressore.
7. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 5 è eseguita d'ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
8.  
( ABROGATO )
9. Per le violazioni delle norme di attuazione urbanistico-edilizie del PCS del parco o della riserva, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 5/2007.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 13/1998
2Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
4Comma 2 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
5Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
6Comma 4 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7Parole aggiunte al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
8Parole sostituite al comma 5 da art. 35, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
9Parole sostituite al comma 6 da art. 35, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
10Comma 6 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
11Comma 8 abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021
12Parole sostituite al comma 9 da art. 35, comma 1, lettera h), L. R. 20/2021
Art. 40
 (Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal Direttore dell'Ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'Ente parco.
1 bis. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2 bis e 3, che riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, comma 4, sono determinate e irrogate dalla struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale che provvede a introitare i relativi proventi.
2. Per le procedure di determinazione e di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 219, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Comma 1 bis aggiunto da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021