Art. 1
(Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività l'uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatibili, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, individua biotopi naturali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali nel rispetto del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e del piano paesaggistico regionale.
1 bis. La Regione riconosce e promuove l'alto valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate.
2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali, nazionali e internazionali.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 52, L. R. 4/1999
2Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
4Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
5Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 3
(Parchi e riserve naturali regionali)
1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della
legge 394/1991 e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i più elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali del territorio regionale, con particolare riguardo al mantenimento della biodiversità e allo sviluppo ecosostenibile.
2. Successivamente all'entrata in vigore della
legge regionale 26 novembre 2021, n. 20
(Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006), l'Amministrazione regionale utilizza prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti Natura 2000 individuati in attuazione della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della
direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009
, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
3Comma 3 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
Art. 4
1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi, alle riserve e alle aree della rete Natura 2000, con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 precisa il perimetro del biotopo, approva le norme di tutela, individua inoltre le modalità di gestione, che può avvenire mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale e il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale e istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'
articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).
3. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'
articolo 13 della legge 349/1986
.
4. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 13/1998
3Comma 2 quater aggiunto da art. 1, comma 58, L. R. 20/2000
4Comma 2 quinquies aggiunto da art. 1, comma 58, L. R. 20/2000
5Comma 2 bis sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 24/2006
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 87, comma 1 ter, L. R. 9/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 87, comma 1 bis, L. R. 9/2007 nel testo modificato da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015
8Lettera b) del comma 2 bis sostituita da art. 5, comma 2, L. R. 24/2016
9Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2 bis, stabilita da art. 5, comma 3, L. R. 24/2016
10Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/2021
Art. 6
(Parchi comunali e intercomunali)
1.
I Comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21
(Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali.
2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.
3.
L'istituzione dei parchi di cui al comma 1 avviene mediante la contestuale approvazione del progetto di parco e della variante al vigente strumento urbanistico comunale. L'approvazione segue le procedure di cui all'
articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Gli elaborati necessari all'istituzione sono costituiti dalla seguente documentazione:
a) gli elaborati grafici, normativi e descrittivi di variante dello strumento urbanistico comunale, previsti dalla legislazione regionale urbanistica vigente;
b) la carta di progetto che definisce gli interventi e l'assetto territoriale e naturalistico da realizzare con i medesimi, in conformità con le previsioni urbanistiche di cui alla lettera a) e in coerenza col programma di gestione di cui alla lettera d) e col programma finanziario di cui alla lettera f);
c) le analisi naturalistiche territoriali necessarie a supportare gli obiettivi specifici;
d) il programma di gestione, comprendente gli obiettivi da raggiungere, sulla base delle analisi naturalistiche territoriali, e le azioni di gestione;
e) il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività consentite nel parco;
f) il programma finanziario, suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi;
g) il parere obbligatorio e vincolante favorevole espresso dal Servizio competente in materia di biodiversità, ai sensi del comma 5;
h) i pareri richiesti dalle discipline di settore.
4. Nel caso di parco intercomunale l'istituzione avviene a seguito della contestuale approvazione del progetto di parco e delle varianti ai piani regolatori generali comunali dei singoli Comuni. Le previsioni in essi contenuti devono essere tra loro reciprocamente coordinate, i contenuti progettuali, azzonativi e normativi devono garantire all'interno dell'ambito di parco una disciplina unitaria.
5. Gli enti di cui al comma 1 inoltrano il progetto di variante di cui ai commi 3 o 4 recante la documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a f), al Servizio competente in materia di biodiversità, che si esprime, sentito il Comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 8, con parere vincolante, prima dell'adozione della variante. L'adozione della variante è subordinata all'esito favorevole dell'attività istruttoria del Servizio competente in materia di biodiversità.
6.
Le modifiche al progetto di parco relative alla documentazione di cui al comma 3, lettera a), e comportanti variante allo strumento urbanistico, sono approvate dai soggetti di cui al comma 1 con le procedure di cui all'
articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007
, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.
7. Le variazioni alla documentazione di cui al comma 3, lettere da b) a f), possono essere approvate dagli enti di cui al comma 1 con deliberazione dei rispettivi organi esecutivi, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.
9. All'interno dei parchi comunali e intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 24/2006
2Comma 6 sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 24/2016
3Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 5, comma 5, L. R. 24/2016
4Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 40 sexies, c. 2, LR. 42/1996, come disposto dall'art. 65, c. 5 della medesima LR. 20/2021.
5Il Regolamento, di cui all'art. 40 sexsies, c. 2, L.R. 42/1996, è stato emanato con DPReg. 19/9/2022, n. 0114/Pres. (B.U.R. 28/9/2022, n. 39) ed è in vigore dal 29/9/2022.
Art. 8
(Comitato tecnico-scientifico per le aree protette)
1.
Presso la Direzione centrale competente in materia di biodiversità è istituito, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale,
il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza scientifica dell'Amministrazione regionale,
che esprime pareri obbligatori, ai sensi delle successive disposizioni, nelle seguenti materie:
a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;
b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;
c) istituzione dei biotopi;
d)
( ABROGATA )
e) misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;
f) istituzione di nuove aree naturali disciplinate dalla presente legge;
g)
( ABROGATA )
1 bis. Il Comitato esprime pareri facoltativi su istanza del Servizio competente in materia di biodiversità.
2.
Il Comitato rimane in carica cinque anni ed è così composto:
a) il Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, o suo delegato, che presiede il Comitato;
b) il Direttore del Servizio competente in materia di risorse forestali, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
c) il Direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato;
d) il Direttore del Servizio competente in materia di produzioni agricole e zootecniche, o suo delegato;
e) il Direttore dell'Ente tutela patrimonio ittico del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
f) quattro laureati, esperti, rispettivamente, in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali, scienze agrarie, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; gli esperti in scienze naturali e fauna selvatica sono indicati dall'Università degli studi di Trieste, gli esperti in scienze forestali e scienze agrarie sono indicati dall'Università degli studi di Udine;
f bis) un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.
3. Qualora gli esperti di cui al comma 2, lettera f) o il rappresentante delle aree protette di cui al comma 2, lettera f bis), non siano indicati entro il termine di trenta giorni dalla formale richiesta, la Giunta regionale provvede alla loro individuazione.
4. Il Presidente può invitare nella seduta del Comitato, a titolo consultivo, esperti esterni o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
5. I pareri del Comitato sono resi entro sessanta giorni; trascorso tale termine senza che sia stato reso il parere e il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dal parere.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 20/2021
, è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.
7. La Direzione centrale competente in materia di biodiversità assicura l'attività di segreteria.
8. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato; il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla
legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).
9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 20/2021
. Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2004
2Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2004
3Comma 4 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 18/2004
4Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 1, L. R. 7/2008
5Articolo sostituito da art. 13, comma 12, L. R. 22/2010
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 15/2016
7Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
8Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
9Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
10Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
11Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021
12Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 20/2021
13Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 20/2021
14Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
15Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 20/2021
16Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 20/2021
17Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 20/2021
18Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 20/2021
19Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 20/2021
20Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 20/2021
21Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021
22Comma 6 sostituito da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
23Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021
24Comma 9 sostituito da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021