LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 79
 (Attribuzione e gestione dei beni mobili e immobili)
1. Con deliberazione della Giunta regionale di concerto tra gli Assessori competenti in materia di biodiversità e di patrimonio sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio biodiversità.
2. Per la gestione dei beni immobili attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza del Servizio competente in materia di biodiversità, il Servizio provvede:
a) alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e alle opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in amministrazione diretta o in appalto secondo le procedure del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
b) agli interventi necessari alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversità, nonché per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e per l'acquisizione e gestione di terreni di particolare pregio naturalistico.
3. Per l'incremento e il miglioramento del patrimonio naturalistico regionale la Regione è autorizzata ad acquisire o gestire, anche mediante accordi con enti pubblici e soggetti privati, aree di interesse naturalistico.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 4, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 6, L. R. 13/1998
4Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
5Comma 4 ter aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
6Comma 4 quater aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
7Comma 4 quinquies aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
8Comma 4 sexies aggiunto da art. 9, comma 7, L. R. 13/1998
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 37, L. R. 20/2000
10Parole soppresse al comma 4 ter da art. 1, comma 61, L. R. 20/2000
11Parole sostituite al comma 4 bis da art. 2, comma 4, L. R. 18/2004
12Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
13Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
14Comma 4 bis abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
15Comma 4 ter abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
16Comma 4 quater abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
17Comma 4 quinquies abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
18Comma 4 sexies abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, comma 6 bis, L. R. 9/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
20Articolo sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 20/2021