LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 6
 (Parchi comunali e intercomunali)
1. I Comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali.
2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.
3. L'istituzione dei parchi di cui al comma 1 avviene mediante la contestuale approvazione del progetto di parco e della variante al vigente strumento urbanistico comunale. L'approvazione segue le procedure di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Gli elaborati necessari all'istituzione sono costituiti dalla seguente documentazione:
a) gli elaborati grafici, normativi e descrittivi di variante dello strumento urbanistico comunale, previsti dalla legislazione regionale urbanistica vigente;
b) la carta di progetto che definisce gli interventi e l'assetto territoriale e naturalistico da realizzare con i medesimi, in conformità con le previsioni urbanistiche di cui alla lettera a) e in coerenza col programma di gestione di cui alla lettera d) e col programma finanziario di cui alla lettera f);
c) le analisi naturalistiche territoriali necessarie a supportare gli obiettivi specifici;
d) il programma di gestione, comprendente gli obiettivi da raggiungere, sulla base delle analisi naturalistiche territoriali, e le azioni di gestione;
e) il regolamento disciplinante l'esercizio delle attività consentite nel parco;
f) il programma finanziario, suddiviso per priorità di intervento e per settori operativi;
g) il parere obbligatorio e vincolante favorevole espresso dal Servizio competente in materia di biodiversità, ai sensi del comma 5;
h) i pareri richiesti dalle discipline di settore.
4. Nel caso di parco intercomunale l'istituzione avviene a seguito della contestuale approvazione del progetto di parco e delle varianti ai piani regolatori generali comunali dei singoli Comuni. Le previsioni in essi contenuti devono essere tra loro reciprocamente coordinate, i contenuti progettuali, azzonativi e normativi devono garantire all'interno dell'ambito di parco una disciplina unitaria.
5. Gli enti di cui al comma 1 inoltrano il progetto di variante di cui ai commi 3 o 4 recante la documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a f), al Servizio competente in materia di biodiversità, che si esprime, sentito il Comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 8, con parere vincolante, prima dell'adozione della variante. L'adozione della variante è subordinata all'esito favorevole dell'attività istruttoria del Servizio competente in materia di biodiversità.
6. Le modifiche al progetto di parco relative alla documentazione di cui al comma 3, lettera a), e comportanti variante allo strumento urbanistico, sono approvate dai soggetti di cui al comma 1 con le procedure di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 , previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.
7. Le variazioni alla documentazione di cui al comma 3, lettere da b) a f), possono essere approvate dagli enti di cui al comma 1 con deliberazione dei rispettivi organi esecutivi, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità.
8. Qualora l'istituzione dei parchi interessi beni paesaggistici le varianti sono adeguate al Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell' articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 .
9. All'interno dei parchi comunali e intercomunali l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 24/2006
2Comma 6 sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 24/2016
3Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 5, comma 5, L. R. 24/2016
4Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 40 sexies, c. 2, LR. 42/1996, come disposto dall'art. 65, c. 5 della medesima LR. 20/2021.
5Il Regolamento, di cui all'art. 40 sexies, c. 2, L.R. 42/1996, è stato emanato con DPReg. 19/9/2022, n. 0114/Pres. (B.U.R. 28/9/2022, n. 39) ed è in vigore dal 29/9/2022.