Art. 46
(Istituzione della Riserva naturale
della Valle Cavanata)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 6), ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis.
3. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 18.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 62, L. R. 20/2000
2Parole sostituite al comma 4 bis da art. 9, comma 62, L. R. 3/2002
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 24/2006
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 46, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
5Parole soppresse al comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
6Parole sostituite al comma 3 da art. 46, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
7Comma 4 abrogato da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8Comma 4 bis abrogato da art. 46, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021