Art. 40 ter
(Trasferimenti agli organi gestori delle riserve per spese di gestione)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali, agli organi gestori individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero ai soggetti cui sono delegate singole funzioni ai sensi dell'articolo 31, comma 2:
a)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
d)
( ABROGATA )
e)
( ABROGATA )
f)
( ABROGATA )
g)
( ABROGATA )
h)
( ABROGATA )
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 1, presentano al Servizio competente in materia di biodiversità il programma delle spese gestionali che intendono effettuare per la successiva annualità di gestione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 31, comma 3, secondo lo schema di domanda approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro sessanta giorni, alla concessione, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio. Il contributo può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale.
4. Il saldo delle risorse impegnate ai sensi del comma 3 è erogato a seguito della presentazione, al Servizio competente in materia di biodiversità, della rendicontazione di spesa, nei termini previsti dal decreto di concessione, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
4 bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2, in caso di esigenze di spesa imprevedibili e urgenti, collegate a obblighi discendenti da disposizioni cogenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ulteriori risorse ai soggetti di cui al comma 1 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, comunque, le domande vengono archiviate alla fine dell'esercizio finanziario. Le risorse possono essere erogate in via anticipata fino alla misura del 100 per cento dell'importo impegnato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
2Comma 4 bis aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 3/2024
3Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
4Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
5Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
6Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
7Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
8Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
9Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
10Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
11Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 9/2026
12Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 41, lettera d), numero 2), L. R. 9/2026