Art. 40 quinquies
(Contributi agli organi gestori delle riserve per interventi strutturali e acquisto di immobili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli organi gestori delle riserve naturali per la realizzazione di interventi strutturali e per l'acquisto di immobili e di mezzi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Con bando approvato dalla Giunta regionale sono approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal
capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il bando può prevedere l'erogazione in via anticipata degli incentivi senza presentazione di garanzie.
4 bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi per l'acquisto di immobili sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
2Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 41, lettera e), numero 1), L. R. 9/2026
4Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 41, lettera e), numero 2), L. R. 9/2026
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 41, lettera e), numero 2), L. R. 9/2026
6Comma 2 sostituito da art. 3, comma 41, lettera e), numero 3), L. R. 9/2026
7Comma 3 abrogato da art. 3, comma 41, lettera e), numero 4), L. R. 9/2026
8Comma 4 abrogato da art. 3, comma 41, lettera e), numero 4), L. R. 9/2026