LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 27
 (Controllo sugli atti)
1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di biodiversità che provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità. Decorso inutilmente tale termine le deliberazioni diventano comunque esecutive.
3.  
( ABROGATO )
(4)
4. Sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie gli atti di cui al comma 1 per il parere di competenza.
5.  
( ABROGATO )
(5)
6.  
( ABROGATO )
(6)
7.  
( ABROGATO )
(7)
8. Gli atti che non rientrano nel comma 1 diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente parco, da effettuarsi entro otto giorni dall'adozione. Qualora il Consiglio direttivo ravvisi il carattere d'urgenza, il medesimo dispone che la deliberazione sia immediatamente esecutiva.
Note:
1Articolo sostituito da art. 217, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
5Comma 5 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
6Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
7Comma 7 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021
8Parole sostituite al comma 8 da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021