LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 26
 (Entrate)
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:
a) i contributi della Regione e di altri enti pubblici;
b) i contributi ed i finanziamenti di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro;
d) gli eventuali redditi patrimoniali;
e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d' ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
f) i proventi delle attività commerciali, promozionali, di offerta turistico ricettiva;
g) i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 39;
h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.
Note:
1Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021