LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 22 bis
 (Giunta esecutiva)
1. La Giunta esecutiva è costituita da tre componenti del Consiglio direttivo: il Presidente, un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), e un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).
2. La Giunta esecutiva dura in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo che ne ha deliberato la nomina.
3. Alla Giunta esecutiva compete l'adozione:
a) di atti indifferibili e urgenti salva ratifica da parte del Consiglio direttivo;
b) del programma annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco;
c) degli atti di acquisto, alienazione e locazione ultranovennale di beni immobili.
4. Il regolamento di funzionamento della Giunta esecutiva è deliberato dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera g).
5. Nelle more della costituzione della Giunta esecutiva gli atti di cui al comma 3, lettere b) e c), sono adottati dal Consiglio direttivo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 18, comma 1, L. R. 20/2021