LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 18
 (Regolamento)
1. Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per:
a) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
b) la gestione della flora e della fauna selvatica;
c) le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione;
d) le attività sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente;
e) la circolazione dei veicoli a motore.
2. Il regolamento inoltre:
a) individua le attività che l'Organo gestore può disciplinare con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni interessati dal parco o dalla riserva;
b) stabilisce le attività vietate all'interno del territorio del parco o della riserva e disciplina le eventuali deroghe ai divieti;
c) disciplina i criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 33;
d) individua le attività, i prodotti e i servizi sui quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva.
3. Il Servizio competente in materia di biodiversità, acquisite eventuali richieste dell'Organo gestore inerenti alla specifica realtà del parco o della riserva, predispone, in conformità ai principi dell' articolo 11 della legge 394/1991 , lo schema di regolamento che è adottato dall'Organo gestore medesimo previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
4. Il regolamento, adottato dall'Organo gestore ai sensi del comma 3, è trasmesso al Servizio competente in materia di biodiversità ai fini del controllo e successiva approvazione con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità e trova applicazione quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera.
5.  
( ABROGATO )
(3)
6.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
3Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
4Comma 6 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021