LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 84
 (Norme finanziarie)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione << Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali finanziamenti annui per le spese di funzionamento e il perseguimento dei fini istituzionali, per il triennio di riferimento e nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, così ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:
a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
b) complessive lire 3.600 milioni a favore dell'Ente parco delle Prealpi Giulie, suddivise in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5:
1) capitolo 3088 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.000 milioni;
2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
b) per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5:
1) capitolo 3090 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1998 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3089 e 3090 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
8. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.
13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.
14. Per le finalità previste dall'articolo 72, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.
15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3094 (2.1.232.5.08.29) con la denominazione << Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati da parchi per assicurare la continuità con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983 >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni.
16. Per le finalità previste dall'articolo 78, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell'indennità di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.
18. Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, è autorizzata la spesa complessiva di lire 990 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonché relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
22. Nell' ambito delle finalità previste dalla legge 394/1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all' articolo 4 della citata legge 394/1991, è autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
24. Al predetto onere di lire 774 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n. 24.
25. Al residuo onere complessivo in termini di competenza di lire 19.560 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.010 milioni per l'anno 1996, di lire 7.750 milioni per l'anno 1997 e di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 si fa fronte mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di cui lire 60 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18 del 28 febbraio 1996;
3) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni;
b) per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni;
3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni;
c) per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998:
1) dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni;
2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni;
3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni.
26. All'onere complessivo di lire 6.784 milioni in termini di cassa, derivante dai commi 3, lettera a), 6, lettere a) e b), 9, 15, 17 e 23, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) lire 2.834 milioni dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>;
b) lire 950 milioni dal capitolo 3000;
c) lire 3.000 milioni dal capitolo 3002.
Note:
1Parole sostituite al comma 18 da art. 18, comma 7, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Parole sostituite al comma 18 da art. 9, comma 8, L. R. 13/1998
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 24/2016
4Comma 4 sostituito da art. 5, comma 6, lettera b), L. R. 24/2016
5Parole soppresse al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
6Parole soppresse al comma 4 da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021