LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 40 ter
 (Trasferimenti agli organi gestori delle riserve per spese di gestione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali ai seguenti organi gestori individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero ai soggetti cui sono delegate singole funzioni ai sensi dell'articolo 31, comma 2:
a) all'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis per la Riserva del Lago di Cornino;
b) all'Ente Parco Prealpi Giulie per la Riserva della Val Alba;
c) al Comune di Marano Lagunare per le Riserve Valle Canal Novo, Foci dello Stella, Valli Grotari e Vulcan;
d) all'Associazione dei Comuni di Staranzano, San Canzian d'Isonzo, Fiumicello Villa Vicentina e Grado per la Riserva Foci dell'Isonzo;
e) all'Ente Parco Dolomiti friulane per la Riserva Forra del Cellina;
f) al Comune di Duino-Aurisina per la Riserva Falesie di Duino;
g) al Comune di Doberdò del Lago per le funzioni delegate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, per la Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa;
h) al Comune di San Dorligo della Valle per la Riserva della Val Rosandra.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 1, lettere da a) a h), presentano al Servizio competente in materia di biodiversità il programma delle spese gestionali che intendono effettuare per la successiva annualità di gestione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 31, comma 3, secondo lo schema di domanda approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede, entro sessanta giorni, alla concessione, nel limite massimo della disponibilità annuale del pertinente capitolo di bilancio. Il contributo può essere erogato in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale.
4. Il saldo delle risorse impegnate ai sensi del comma 3 è erogato a seguito della presentazione, al Servizio competente in materia di biodiversità, della rendicontazione di spesa, nei termini previsti dal decreto di concessione, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di biodiversità e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.