LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 40 quinquies
 (Contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve per interventi strutturali e acquisto di immobili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve naturali per la realizzazione di interventi strutturali e per l'acquisto di immobili nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Con bando del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità sono determinati:
a) il termine di presentazione delle domande;
b) le risorse disponibili;
c) l'eventuale massimale della spesa ammissibile per ciascuna domanda;
d) gli interventi ammissibili di cui al comma 1;
e) l'elenco delle spese ammissibili;
f) le modalità di rendicontazione.
3. La selezione degli interventi è effettuata nell'ambito dei seguenti criteri e dei relativi punteggi indicati nel bando di cui al comma 2:
a) tutela ambientale e valorizzazione della biodiversità;
b) lavori di manutenzione straordinaria;
c) tutela di habitat o specie di interesse unionale o soggette a protezione;
d) immediata cantierabilità;
e) miglioramento sismico;
f) efficientamento energetico;
g) intervento migliorativo della sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
h) intervento con finalità turistica eco-compatibile;
i) intervento di realizzazione, o manutenzione ordinaria e straordinaria, di centri di accoglienza turistica e museale al servizio dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali.
4. I contributi per la realizzazione di interventi strutturali sono concessi secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
4 bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi per l'acquisto di immobili sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 38, comma 1, L. R. 20/2021 , con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 66, c. 2, L.R. 20/2021.
2Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.