LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  15/10/1996
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 4
 (Biotopi naturali)
1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi, alle riserve e alle aree della rete Natura 2000, con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 precisa il perimetro del biotopo, approva le norme di tutela, individua inoltre le modalità di gestione, che può avvenire mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale e il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale e istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).
3. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 può essere formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 349/1986 .
4. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali regionali, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità e i relativi lavori urgenti e indifferibili.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 2 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 13/1998
3Comma 2 quater aggiunto da art. 1, comma 58, L. R. 20/2000
4Comma 2 quinquies aggiunto da art. 1, comma 58, L. R. 20/2000
5Comma 2 bis sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 24/2006
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 87, comma 1 ter, L. R. 9/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 87, comma 1 bis, L. R. 9/2007 nel testo modificato da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015
8Lettera b) del comma 2 bis sostituita da art. 5, comma 2, L. R. 24/2016
9Vedi la disciplina transitoria della lettera b) del comma 2 bis, stabilita da art. 5, comma 3, L. R. 24/2016
10Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/2021