LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41

Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/09/1996
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 20 bis
 (Sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità)
1. L'Amministrazione regionale promuove le sperimentazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e bis), in armonia con i principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e in coerenza con le disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza, mediante riconoscimento o attivazione di percorsi innovativi, anche finalizzati alla riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, incentrati sulla personalizzazione della risposta appropriata ai bisogni e a supporto dello sviluppo integrale della persona.
2. Con atto d'indirizzo della Giunta regionale sono individuati gli obiettivi, le aree d'intervento, le caratteristiche e i contenuti d'innovazione dei percorsi previsti al comma 1, nel cui ambito i soggetti interessati elaborano le loro specifiche progettualità da presentare all'Amministrazione regionale.
3. Con regolamento di attuazione sono definite le procedure di ammissione alla sperimentazione, le modalità di presentazione, i criteri di valutazione e le modalità di monitoraggio dei progetti, la loro durata e le condizioni per la messa a regime e stabilizzazione del servizio sperimentato.
4. Ai fini della riconfigurazione e riqualificazione dei servizi esistenti, sono ammesse alla sperimentazione, secondo le previsioni del regolamento di cui al comma 3, le strutture di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali, accreditate con riserva al 31 dicembre 2018, che ne facciano richiesta, in considerazione delle caratteristiche, della qualità e della continuità dell'attività svolta.
5. In relazione al disposto di cui al comma 4 e alle intervenute manifestazioni d'interesse all'inserimento nei percorsi innovativi e sperimentali di cui alla previgente disposizione dell'articolo 4, comma 1 bis, le strutture di riabilitazione funzionale, qualora non già accreditate a pieno titolo alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 marzo 2019, n. 4 o successivamente nell'anno 2019 per decorso infruttuoso del termine di adeguamento concesso ai sensi dell'articolo 13 del <<Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)>>, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2016, n. 0151/Pres., mantengono in via eccezionale e senza soluzione di continuità l'accreditamento con riserva e continuano a operare sulla base delle convenzioni in essere, a garanzia della continuità del servizio, sino all'ammissione al percorso di sperimentazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 4/2019
2Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.