Art. 16
(Barriere architettoniche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.
2. I Comuni provvedono alla concessione dei contributi alle persone di cui al comma 1 secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale.
2 bis.Qualora un provvedimento giurisdizionale stabilisca l'affidamento condiviso di una persona nelle condizioni di cui al comma 1, il contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche può essere concesso sia per l'abitazione di residenza che per l'abitazione di domicilio del beneficiario, secondo le modalità e i criteri previsti per i residenti dal regolamento regionale di cui al comma 2.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 42, L. R. 18/2011
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 10, L. R. 5/2013
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 11, L. R. 5/2013
4Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 37/2017
5Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.