LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41

Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/09/1996
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 15
 (Trasporti)
1. In attesa della definizione del piano di mobilità delle persone handicappate previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 104/1992 e, ferme restando le competenze in materia previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c), la Regione continua ad assicurare il sostegno contributivo ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto, istituiti e funzionanti sul territorio.
2. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere sovvenzioni ai Comuni e ai loro consorzi e, limitatamente all'anno 2000, alle Province nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), l) e m).
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 2 inoltrano alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposita istanza di finanziamento corredata del programma e del relativo preventivo di spesa.
4. L'erogazione viene disposta ogni anno in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.
5. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare i rendiconti nei termini e con le modalità indicate nei decreti di concessione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 103, L. R. 2/2000
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 9/2020
4Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.