LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41

Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/09/1996
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 14 ter
 (Percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro)
1. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis, comma 1, la Regione sostiene l'utilizzo di progetti inerenti:
a) percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;
b) inserimento socio-assistenziale in ambienti in cui si svolgono attività lavorative, rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente a pieno titolo l'avvio ai percorsi di cui alla lettera a), ma rende comunque praticabile l'accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro.
2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all'articolo 14 bis, comma 4, le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.
3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), spetta un incentivo motivazionale annualmente determinato dalla Giunta regionale.
4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un'incentivazione motivazionale annualmente determinata dalla Giunta regionale.
5. Le attività svolte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 non costituiscono un rapporto di lavoro e le incentivazioni di cui ai commi 3 e 4 a esse correlate non costituiscono compenso ma hanno finalità assistenziali e motivazionali ai fini dell'inclusione sociale.
6. La competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi alla presenza sui luoghi di lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio per l'integrazione lavorativa.
7. Alle persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la concessione di contributi a sostegno delle spese connesse. Con regolamento regionale, da adottarsi previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità e i criteri di concessione dei contributi.
7 bis. Gli importi concessi ai Servizi di inserimento lavorativo per il sostegno dei percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro e non utilizzati costituiscono risorse aggiuntive da ripartire per le medesime finalità nell'esercizio finanziario successivo.
7 ter. Gli importi concessi ai Servizi di inserimento lavorativo per il sostegno dei percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro e non utilizzati nell'esercizio 2013 costituiscono anticipazione sugli importi spettanti per le medesime finalità dell'esercizio 2015.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 43, comma 2, L. R. 18/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 46, L. R. 2/2006
3Articolo sostituito da art. 11, comma 12, L. R. 12/2009
4Comma 3 sostituito da art. 9, comma 2, L. R. 27/2012 , con le condizioni indicate al comma 3 del medesimo art. 9 L.R. 27/2012.
5Comma 4 sostituito da art. 9, comma 2, L. R. 27/2012 , con le condizioni indicate al comma 3 del medesimo art. 9 L.R. 27/2012.
6Comma 7 sostituito da art. 9, comma 2, L. R. 27/2012 , con le condizioni indicate al comma 3 del medesimo art. 9 L.R. 27/2012.
7Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 4, L. R. 15/2014
8Comma 7 bis aggiunto da art. 9, comma 5, L. R. 27/2014
9Comma 7 ter aggiunto da art. 9, comma 5, L. R. 27/2014
10Parole sostituite al comma 7 bis da art. 5, comma 8, L. R. 33/2015
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 5/2020
12Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.