LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41

Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/09/1996
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 14 bis
 (Servizi di integrazione lavorativa)
1. I Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa.
2. I Servizi di integrazione lavorativa garantiscono il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 assicurando il raccordo con i servizi per l’impiego e i servizi sociali e sanitari, nonché programmando e attuando specifici progetti secondo le tipologie previste dall'articolo 14 ter.
3. I soggetti istituzionali cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale definisce con apposito progetto obiettivo le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa.
4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti gestori dei servizi di integrazione lavorativa determinati, per ciascun ente, sulla base del numero delle persone con disabilità che hanno fruito del servizio di inserimento lavorativo nell'esercizio precedente.
4 ter. Per accedere ai contributi, gli enti gestori presentano entro il 30 marzo di ciascun anno apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del programma di attività per l'esercizio di riferimento e della dichiarazione attestante il dato di cui al comma 4 bis.
4 quater. I contributi sono rendicontati entro il 30 maggio dell'anno successivo con le modalità stabilite nel decreto di concessione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 43, comma 2, L. R. 18/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, L.R. 18/2005.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
3Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 10, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 4 ter aggiunto da art. 8, comma 10, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5Comma 4 quater aggiunto da art. 8, comma 10, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 9/2020
7Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.