LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41

Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/09/1996
Materia:
310.03 - Interventi a favore delle persone con disabilità

Art. 20
 (Contributi per la realizzazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità)
1. Per sostenere la realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), g bis), g ter) e h), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i relativi enti gestori mediante concessione di contributi quantificati sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel territorio di competenza.
2. Per accedere ai contributi, gli enti gestori presentano entro il 30 marzo di ciascun anno apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del programma di attività per l'esercizio di riferimento, elaborato tenendo conto delle determinazioni assunte ai sensi dell' articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), nonché della dichiarazione attestante l'assolvimento per l'esercizio precedente del debito informativo verso l'Amministrazione regionale in ordine ai flussi delle informazioni relative alle condizioni di vita delle persone con disabilità assistite e al sistema di offerta dei servizi.
3. I contributi sono rendicontati entro il 30 maggio dell'anno successivo con le modalità stabilite nel decreto di concessione.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 122, comma 7, L. R. 13/1998
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 43, L. R. 3/2002
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 26, L. R. 12/2003
4Articolo sostituito da art. 9, comma 4, L. R. 27/2012
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 4, L. R. 15/2014
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 66, L. R. 14/2016
7Articolo sostituito da art. 8, comma 10, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 9/2020
9Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.