LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 72
 
1. A decorrere dall'anno 1997, gli oneri previsti dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998, al cui stanziamento si potrà provvedere con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
2. Gli oneri di cui all'articolo 14, comma 5, quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 75, primo comma, numero 5 bis), della legge regionale 63/1977, come aggiunto dall'articolo 33, comma 1, nonché quelli derivanti dagli articoli 67, comma 1, e 68, commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 fanno carico al capitolo 8690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, al cui stanziamento si potrà provvedere con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
4. Per le finalità previste dell'articolo 66, commi 1 e 5, è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 8612 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, è elevato di lire 5.500 milioni per l'anno 1996.
6. Per le finalità di cui all'articolo 69, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1996.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 29 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 8729 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Fagagna per il completamento del Museo della vita contadina << Cjase Cocel >>" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 450 milioni per l'anno 1996.
8. Per le finalità di cui all' articolo 70, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 29 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 8730 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Castelnuovo del Friuli per il completamento del Centro culturale Casa Sulis e la definitiva sistemazione delle sue adiacenze" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 350 milioni per l'anno 1996.
10. All'onere complessivo di lire 6.300 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4, 6 e 8, si provvede in termini di competenza mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia" ed in termini di cassa mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo riserva di cassa" del precitato stato di previsione della spesa.