LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 67
 
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 53/1984, i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dei complessi denominati "Castello di Torre" e "Convento di San Francesco" nelle parti che necessitano del relativo intervento.
2. Il recupero può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire gli edifici ad un uso polivalente per soddisfare finalità di carattere associativo o culturale.
3. Per conseguire il finanziamento il Comune di Pordenone presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Pordenone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.