LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 43
 
1. Anche in pendenza del decreto di concessione del contributo, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30/1988 e successive modificazioni ed integrazioni trovano applicazione nei confronti di coloro che hanno provveduto ad iniziare le opere di adeguamento antisismico a seguito del rilascio di concessione edilizia e del decreto di approvazione del progetto.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.