LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 31
 
1. I soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell'articolo 30 della succitata legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 37/1993, gli alloggi realizzati negli ambiti di intervento unitario, rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, possono esercitare tale diritto, senza necessità di autorizzazione regionale, anche in un Comune diverso purché compreso fra quelli delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30/1977.
2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere esercitato nei confronti degli alloggi compresi negli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico- artistico, ai sensi della legge 1089/1939, e successive modificazioni ed integrazioni.