LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
1. Sono fatti salvi i benefici contributivi di cui all'articolo 19 della legge regionale 2/1982, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988, concessi a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato da familiari conviventi, in tempo utile e per atto tra vivi, la proprietà piena ed esclusiva di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici, già posseduto precedentemente a titolo di usufrutto parziale, sempreché l'unità immobiliare dopo l'intervento venga utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze abitative del richiedente.
2. Il disposto di cui al comma 1 trova altresì applicazione qualora in favore dell'immobile danneggiato sia stato concesso un contributo ai sensi della legge regionale 30/1977, non superiore a lire 6 milioni.
3. Il beneficio contributivo riconosciuto ai sensi del comma 1 è rideterminato d'ufficio detraendo l'ammontare del contributo erogato di cui al comma 2.