LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 settembre 1996, n. 40

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/09/1996
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 2
 
1. Il divieto di cumulo previsto dall'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno presentato la domanda di contributo ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988, per la riparazione di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici del 1976 qualora in favore del medesimo nucleo familiare sia già stato concesso, nei limiti dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento danni di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e comunque per un importo non superiore a lire 6 milioni, un beneficio ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 30/1977.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano soltanto nei casi in cui, attraverso l'intervento di riparazione attuato, non sia stata conseguita la ricettività abitativa minima secondo le previsioni di cui al DPGR 5 agosto 1977, n. 16l5/Pres.